venerdì 25 maggio 2012

Nomine ed incarichi fiduciari

Siamo sommersi dai commenti sulle varie nomine che di tanto in tanto si fanno (e, dal fatto che non li vedete pubblicati, potete immaginarne il contenuto).
Forse è il momento di fare chiarezza, senza entrare in tecnicismi o in casi particolari, ma cercando di delineare i contorni del problema.
Innanzitutto parliamo di incarichi fiduciari per indicare una serie di nomine che tecnicamente hanno definizione diversa, ma che sono caratterizzate dal fatto di non sottostare ad un concorso formale o ad una gara bensì dall'essere il risultato di una valutazione fiduciaria del Sindaco e/o della Giunta o del responsabile del procedimento.
Sono previste nomine fiduciarie di vario genere. C'è quella dei dirigenti con contratto a tempo determinato nominati per assumere la responsabilità di aree o uffici che "deve avvenire, dietro specifica motivazione, a favore di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che possano dimostrare il possesso di specifiche esperienze"
Ci sono poi le consulenze, le collaborazioni, gli incarichi legali ossia incarichi finalizzati a formalizzare rapporti di collaborazione ad alto contenuto di professionalità o specificità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine o  finalizzati alla singola prestazione.
Infine abbiamo gli incarichi per il cd "appalto di servizio" in cui la nomina, per importi inferiori ai 40.000 euro, avviene ad opera del responsabile del procedimento.
Queste sono le tre principali categorie di incarichi fiduciari e, dobbiamo dire, che l'Amministrazione non si è fatta mancare nulla utilizzandole tutte e tre.
Va subito sottolineato che "fiducia" non significa "arbitrio" perché,  sulla base del principio di imparzialità stabilito dall'art. 97 della Costituzione per le pubbliche amministrazioni,   pur in assenza di specifiche norme in tal senso, gli incarichi andrebbero conferiti sulla base di criteri predeterminati.
Va anche detto che la nomina fiduciaria è una "facoltà"  non è certo un obbligo  e pertanto le Amministrazioni potrebbero rinunciarvi facendo ricorso a strumenti, anche snelli, di selezione attraverso avvisi pubblici o predeterminando elenchi di professionisti cui attingere con criteri di rotazione (e questo eliminerebbe anche l'alibi dell'urgenza e quindi della fretta nella nomina).
E' chiaro che quando le nomine sono "fiduciarie" eliminare il dubbio che si sia favorito questo o quello è praticamente impossibile (non ci si riesce con i concorsi figuriamoci con questo meccanismo), ma forse le amministrazioni e i responsabili dovrebbero agire con maggiore prudenza  evitando, per esempio, di scrivere nelle delibere e nelle determine di aver esaminato i curricula senza spiegare come questi curricula siano arrivati sul tavolo (trasformando ineccepibili professionisti in tanti Giucas Casella) oppure di ricorrere  a formule tipo "con notifica a mano è stata richiesta la disponibilità di collaborazione".
In conclusione. L'affidamento fiduciario è consentito dalla legge ed è, quindi, pienamente legittimo.
Essendo un affidamento fiduciario, entro certi limiti, è discrezionale. Sta all'Amministrazione utilizzare questa discrezionalità con trasparenza, imparzialità e prudenza perchè, se si è al riparo dai giudici, non ci si potrà però sottrarre al giudizio degli elettori che a fine mandato tireranno le somme.



3 commenti:

  1. Ma i lavori alla Grotta sono iniziati ?

    RispondiElimina
  2. fumo negli occhi per dissuadere tutti dal disservizio lavori nel porto. vi rendete conto anzi ci rendiamo conto che i pescherecci troveranno difficoltà ancora per molto? chi ci ripèaga?

    RispondiElimina
  3. caro pescatore anonimo perchè pescatore sei ma i lavori secondo te sono stati fatti per noi comuni cittadini o per voi pescatori ma come diceva totò ma mi faccia il piacere

    RispondiElimina

Se volete rispondere ad un singolo commento cliccate su Rispondi sotto il commento stesso.