Molti lettori ci chiedono lumi sulle conseguenze che deriverebbero al Comune dallo sforamento del Patto di Stabilità.
Abbiamo più volte detto che tra di noi non c'è alcun esperto in contabilità degli enti pubblici. Quello che scriveremo in seguito corrisponde all'idea che ci siamo fatti consultando documenti, norme e circolari ed è, quindi, una nostra opinione personale e non abbiamo la pretesa che sia "vangelo".
La prima domanda da porsi è :" E' stato rispettato il Patto di Stabilità 2012?".
La risposta è senza alcun ombra di dubbio "NO".
E che il Patto non sia stato rispettato è sancito dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, dal Revisore dei Conti e dal Sindaco nel Certificato che potete leggere cliccando sul link sottostante.
Visualizza Certificato
Seconda domanda:" A quale sanzione va incontro il Comune che non rispetta il Patto di Stabilità?"
Le sanzioni sono stabilite dall'art. 7 del Dlgs 6 settembre 2011, n. 149 e successive modifiche:
2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. ............ La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
E' chiaro che l'unica sanzione che è sottoposta a condizione e che si si può evitare è quella della lettera a). A tal fine è stato predisposto un modello per la verifica della sussistenza dei requisiti che permettono di evitare la sanzione. Quello sottoscritto dal Comune di Castellabate lo potete leggere cliccando sul link sottostante.
Essendo il risultato di TEST maggiore di ZERO (+ 93.000) per il Comune non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, comma a) della legge n. 183/2011. Il Sindaco, nella sua replica in Consiglio,sembra estendere l'esenzione anche agli altri punti dell'art. 31 affermando che "a fronte di quesito posto in data 24 settembre 2012, il MEF-patto di stabilità, in data 4 ottobre 2012 spiegava le modalità di gestione di dette risorse chiarendo che il modello cui fare riferimento era il MONIT 12/A, nel quale se il test 10 è positivo o maggiore di zero il patto di stabilità per l'anno 2012 è stato rispettato; se tale dato è negativo il patto non è stato rispettato. Orbene, in sede di certificazione delle risultanze del patto di stabilità 2012, è emerso che nel modello CERTIF.2012/A il punto 10 del test è maggiore di zero (saldo positivo +93.000) per cui non si applica la sanzione di cui all'art.31, comma 26, lettera a) della legge n.183/2011. Ricorda che analogo quesito era stato rivolto, in data 02.11.2012, alla Ragioneria dello Stato di Salerno, che, con parere del 06.11.2012 confermava quanto già espresso dal competente Ufficio del MEF-patto di stabilità in data 4.10.2012. Rispetto a quanto asserito dalla minoranza circa l'applicazione di sanzioni in virtù del presunto sforamento (decurtazione di trasferimenti, divieto di assumere mutui, etc.). chiarisce pertanto che non sarà inflitta alcuna penalità in danno dell'Ente."
In realtà le affermazioni sembrano in contraddizione tra di loro e non abbiamo trovato alcuna norma che esenti un Comune dalle sanzioni di cui ai punti b) c) d) e) in caso di un risultato positivo di TEST. Abbiamo già detto di non essere esperti di contabilità degli enti pubblici e, quindi, può darsi che ciò dipenda da nostra ignoranza.
Se il Sindaco volesse chiarire questo punto non farebbe un favore al blog, ma renderebbe un servizio ai cittadini che si rivolgono numerosi al blog per avere delucidazioni in merito paventando gravi ripercussioni.
Noi aspettiamo fiduciosi, nel frattempo nella seconda parte di questo post ci occuperemo delle sanzioni previste dalle altre lettere dell'art. 31 della legge 183/2011 che riproduce l'art. 7 del Dlgs 149/2011.
1^ parte - continua
L'Italia è il Paese in cui può succedere di tutto e in cui le leggi sembrano essere fatte coscientemente in modo talmente ingarbugliato da consentirne interpretazioni anche opposte tra di loro. In questo caso però mi sembra abbastanza chiara. Non si capisce come possa il MEF sostenere che il rispetto di una clausola di salvaguardia relativa ad una sanzione prevista da una partizione interna di un comma (lettera a) possa sanare non solo le sanzioni previste dall'intero comma ma addirittura determinare lo stravolgimento della legge stessa trasformando in "rispettato" quello che "rispettato non è".
RispondiEliminaIpotizziamo di avere questa norma del codice della strada:
Se il limite di velocità è superato di 59 km/h si applica la sanzione di:
a) sospensione della patente per mesi uno. La sanzione non si applica se è la prima infrazione nel corso di validità della patente
b) multa di euro 500
c) decurtazione di 3 punti sulla patente.
Questo significa che se la mia è la prima infrazione del genere non si applica neanche la multa e la decurtazione dei punti?
Non c'entra niente con il patto di stabilità,ma in questi giorni a molti nostri concittadini,stanno arrivando delle bollette pazze.Il comune di Castellabate,ha inviato dei bollettini di mancato pagamento della spazzatura 2008-2011 e,tutte fanno riferimento alla prima rata, non alla seconda,che sarebbe più naturale una dimenticanza
RispondiEliminadelle raccomandate spedite. almeno 1000, se non di più, saranno inutili, come dimostra la fila di contribuenti ( anche un po incazzati) che stanno portando le ricevute in visione all'ufficio. chi pagherà per le migliaia di euro spese inutilmente???
Eliminaportafoglio preoccupato
io sono convinto che il sindaco e i suoi collaboratori hanno preso un granchio e voglio pensare in buona fede
RispondiEliminaio penso che hanno perso i buoi e stanno cercando le CAPEZZE!
RispondiEliminaio ho un brutto presentimento: il povero comune di castellabate pagherà anche la sanzione prevista dal comma 26 lett.a chesignifica avere inmeno quasi 300 mila euro in meno dallo Stato.
RispondiEliminaper i governativi: le bugie hanno le gambe corte!
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