Il TAR con sentenza n.32 del 2017, pubblicata il 5/1/2017, ha bocciato il ricorso presentato da Caterina Di Biasi in merito alla famigerata questione della password di accesso al programma di contabilità dell'Ente, questione di cui anche noi ci siamo spesso occupati. Non è questa la sede in cui discutere delle incongruenze della sentenza, della Giurisprudenza citata in parte (c'è la sentenza del CdS del 2011 ma manca quella del 2014), della cogenza amministrativa dei pareri della Commissione per l'Accesso, dei principi giuridici in ballo etc. etc
In questa sede interessano i punti salienti della questione e, quindi, semplifichiamo al massimo.
La consigliera Caterina Di Biasi, anche in virtù della sua condizione di neo-mamma (e qui entrano in ballo anche altri organismi ed istituzioni che esulano dalla giustizia amministrativa), aveva chiesto di poter accedere "da remoto", ossia da casa o da altro luogo diverso dagli uffici, al programma di contabilità tramite il rilascio di apposita password.
L'Ente aveva opposto rifiuto e la consigliera ha fatto ricorso al TAR. Il Tribunale Amministrativo ha bocciato il ricorso (con interpretazioni giuridiche sul "diritto d'accesso" che condivisibili o meno riguardano aspetti tecnici che esulano dallo scopo di questa discussione). Ma nella sentenza vengono affermati alcuni principi importanti.
1)- Ai consiglieri "dovrà" essere rilasciata "la password" (cfr. sentenza) per poter esercitare il proprio diritto d'accesso nelle forme stabilite dalla Giunta, ossia per poter usufruire della "postazione apposita" istituita presso gli uffici comunali.
2)- Ovviamente questo comporta che la postazione sia "riservata" ai consiglieri con i soli limiti imposti dall'orario di apertura degli uffici e che l'accesso sia possibile senza la presenza e l'ausilio del personale dell'Ente se non specificatamente richiesto per assistenza.
Solo in questo modo, infatti, potrà essere garantita ciò che il TAR ritiene debba essere garantito, ossia "la consultazione dei dati contabili dell’Ente (senza che si) frappongano significativi ostacoli al soddisfacimento delle esigenze ostensive di cui gli stessi sono portatori"
Sentenza Tar Password by Sirena Castellano on Scribd
Riuscite ad essere sfacciatamente faziosi è palesemente di parte (cintraria) anche nel commentare una sentenza a favore dell'Amministrazione Comunale...cosa che ovviamente vi infastidisce non poco...Meno autoproclami sulla vostra osservazione obiettività ed asettica dei fatti e più coerenza ... grazie !!!
RispondiEliminaFrancamente non riusciamo a capire di cosa ci accusi. Che la Sentenza abbia dato ragione all'Amministrazione e bocciato il ricorso della consigliera Di Biasi lo abbiamo scritto a chiare lettere e abbiamo pubblicato la sentenza integrale. D'altro canto le sentenze si "rispettano" ma non sta scritto da nessuna parte che non possano essere commentate in senso critico (buttiamo a mare la "dottrina"? Mandiamo al macero le riviste specializzate? Bruciamo sul rogo i "commentatori" non allineati alla giurisprudenza?). Detto questo che la password dovrà essere consegnata non è una nostra opinione, ma è scritto nella sentenza (pag 4 nel testo da noi riportato). Quello che scaturisce da questa affermazione è sì una nostra considerazione ma è l'unica conseguenza logica. Libero di considerarci faziosi, è un tuo diritto. Quanto all'essere "asettici" non rientra nei nostri obiettivi perchè sappiamo che è una condizione incompatibile con l'essere "Homo Sapiens"(e forse nemmeno con gli Australopitechi). Leggiamo, analizziamo le carte, esprimiamo la nostra opinione. Giusta o sbagliata che sia gradiremmo che ci si contestasse nel merito e non in base al tifo.
EliminaMa hai letto la sentenza? ? O parli per sentito dire ???
EliminaSecondo me più che dar ragione alla maggioranza il giudice ha detto: c'è la postazione negli uffici usate quella.....il problema di fondo è proprio questo(la postazione negli uffici non esiste)
Non so se il problema di qualche anonimo accusatore sia l'eccessivo coinvolgimento (che toglie obiettività) o carenza nella comprensione di un testo, ma quello che io vedo scritto nel post è semplicemente un chiarimento sul fatto che i consiglieri hanno la facoltà e il diritto di accedere autonomamente alla postazione apposita, per reperire le informazioni senza intermediari, come invece è accaduto in passato quando sembravano esserci un po di opposizioni a questa prassi e all'ottenimento delle informazioni richieste della minoranza.
EliminaLa sentenza dice che non c'è la postazione negli uffici ? Che è stato negato il diritto di accesso ? Ritenendomi un ignorante ed avendo conoscenze giuridiche ed amministrative da essere primordiale o quasi (homo erecuts) chiunque esso sia, anche un consigliere comunale seppur nell'espletamento del suo mandato, non può pretendere il libero accesso ai software ed hardware dell'ente dalla poltrona di casa ??? Ma siate voi obiettivi e non tifosi ...
RispondiEliminaEd è quello che abbiamo scritto noi. Ossia che la consigliera aveva chiesto di poter accedere da casa e il TAR ha bocciato la richiesta. Prima di commentare hai letto il post? Poichè abbiamo seguito la vicenda da tempo sappiamo che il problema era che all'apposita postazione si poteva accedere solo con l'assistenza di un dipendente (vedi http://lasirenaeilcastellano.blogspot.it/2016/09/il-pasticcio-della-password.html). Secondo il TAR la password per l'accesso alla postazione dovrà essere rilasciata e quindi l'accesso deve essere libero. Tutto qui.
Elimina