AVV.
GIUSEPPE RUSSO Via Colombo 13 84048 S. Maria di Castellabate (SA)giusepperusso@puntopec.it
Tel:
0974 961617 Fax: 0974 968291 Cell: 333 8494324
COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO
RICORSO
con
contestuale richiesta di gratuito patrocinio
Per
F.G.A …….omissis…. nato a……omissis….e
residente in Castellabate (SA) alla via.... rappresentato e
difeso, giusto mandato a margine del presente atto, dall' Avv.
Giuseppe Russo ….omissis….
…omissis…..
…omissis…..
Contro
- Comune di Castellabate (SA) in persona del Sindaco p.t., Piazza Lucia – Santa Maria di Castellabate (SA) partita IVA: 00730460656
Il ricorso è proposto ai sensi della Cassazione Civile, SS.UU.,
ordinanza del…omissis… n. 15647
MOTIVI A SOSTEGNO DEL RICORSO
Preliminarmente è importante specificare che il contribuente
ricorrente nulla obietta in merito alla giusta pretesa del Comune di
Castellabate di pagamento della TARSU 2009 e 2010 (comprensive di
giusta sanzione amministrativa) e nulla obietta sul sollecito TARSU
2011.
Difatti, a seguito delle notifiche dei suindicati atti (tutte
avvenute tramite notificatore del Comune di Castellabate) in data 15
maggio 2013 il contribuente ricorrente tempestivamente (ALL. N. 2)
tramite l’associazione di consumatori “NOI CONSUMATORI –
Movimento Anti Equitalia” sede di Castellabate, domandava, in
data 04.06.2013, al Comune di Castellabate di essere (per il tramite
dell’avv. Giuseppe Russo responsabile della sede di Castellabate
della suindicata associazione) formalmente invitato presso la casa
comunale per un tentativo di risoluzione stragiudiziale.
Previa convocazione orale, da parte del Funzionario Responsabile
Dr.ssa …omissis…, l’incontro si ebbe nei giorni successivi.
Al Funzionario Responsabile fu chiesto di autorizzare il contribuente
F. G. A. (cittadino non abbiente, con gravi disagi
economici legati ad un’attività di ristorazione in passato
poco proficua) a poter pagare in maniera rateizzata ed in modo
commisurato alla propria situazione di disagio economico.
Il Funzionario Responsabile invitò l’avv. Giuseppe Russo a
formalizzare una istanza per iscritto.
In data 02.07.2013 fu protocollata una formale istanza di
rateizzazione (ALL.3), il cui contenuto viene fedelmente
riportato in codesto ricorso tramite il sistema del copia ed incolla.
Testualmente segue:
“ALLA DR.SSA
..omissis…
AL SINDACO DEL COMUNE DI
CASTELLABATE
Oggetto: ISTANZA DI
RATEIZZAZIONE TARSU ANNI 2008 – 2009 – 2010 – 2011 . Applicazione per analogia dell’art. 52 del
Decreto Legge n. 69 del 2013. Fonti del diritto: prevalenza delle
leggi dello Stato sul regolamento comunale. DIRITTO DEL CONTRIBUENTE
AD ADEMPIERE IN BASE ALLE PROPRIE CONDIZIONI ECONOMICHE.
In nome e per conto del
nostro associato xxxxxxxxxxxxxxx nato ad xxxxxxxx il .......... e residente in Castellabate (SA) via ...... (tesserato n. 05 della sede di Castellabate di NOI CONSUMATORI
MOVIMENTO ANTI EQUITALIA), si espone quanto già oralmente comunicato
alla Dr.ssa xxxxxxxxxxxxxxxxxx nell’incontro del 27 giugno 2013 ore
12:00 presso ufficio TARSU del Comune di Castellabate.
PREMESSO
- Che il Sig. xxxxxxxxx riconosce di essere debitore in Vs. favore per il mancato pagamento delle TARSU anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011;
- Che è sua volontà voler adempiere;
- Che il credito da Voi vantato è pari ad € 22.569,00;
- Che la TARSU anno 2008 è già soggetta a decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973;
- Che, nella fattispecie, il contribuente è disposto a versare in Vs. favore € 18.000,00 a chiusura della vertenza;
- Che il contribuente è disposto a versare € 150 al mese per un numero di rate pari a 120 così come da art. 52 D.L. 69/2013;
- Che l’art. 52 del D.L. 69/2013 dispone che “…..ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili…..”;
- Che per analogia di legge la suindicata disposizione (relativa al rapporto tra la società di riscossione Equitalia e il contribuente) trova applicazione anche per il caso di specie ai sensi dell’art. 12 comma 2 delle disposizioni della legge in generale;
- Che non può trovare applicazione la rateizzazione di cui al regolamento comunale (ossia massimo n. 18 rate) giacché tale forma di rateizzazione non tiene conto della congiuntura economica che, viceversa, trova rilievo nel suindicato art. 52 D.L. 69/2013; tale articolo (è importante ribadirlo) può essere applicato anche a codesta istanza di rateizzazione in virtù dell’analogia di cui all’art. 12/2 delle preleggi;
- Che, ad ogni buon conto, nella scala gerarchica delle fonti del diritto (art. 1 delle preleggi) le leggi hanno una collocazione gerarchica superiore ai regolamenti e quindi vi è la prevalenza del D.L. 69/2013 di fronte ad un regolamento (quello comunale) che dispone massimo 18 rate a fronte delle 120 di cui al suindicato D.L. 69/2013;
- Che la CASSAZIONE CIVILE A SEZIONI UNITE con Ordinanza 15647/2010 ha disposto che se al contribuente viene negata la istanza di rateizzazione, costui può rivolgersi al giudice tributario per ottenerla;
- Che sarebbe assurdo iniziare una causa tributaria per chiedere di poter pagare (la notizia sarebbe da prima pagina di qualsivoglia locale quotidiano della serie: “contribuente si rivolge al giudice per pagare!”);
- Che davvero si confida nella saggezza e lungimiranza del funzionario competente e del primo cittadino,
Tanto
premesso,
nell’esclusivo
interesse dell’associato si stilano le seguenti
Conclusioni
Vogliate
provvedere ad accettare l’adempimento del contribuente al pagamento in Vs. favore di Euro 18.000,00 di
Tributi TARSU da suddividersi in 120 rate da Euro 150,00 cadauna.
Pagamento
alias adempimento che verrà effettuato ogni 20 del mese a partire da
agosto dell’anno 2013.
Pagamento
relativo alle TARSU anni 2009 – 2010 – 2011 ed in parte, in
quanto decaduta ex art.25 DPR 602/1973, alla TARSU anno 2008.
APPENDICE
E’
preferibile accogliere la richiesta di pagamento di un contribuente
onesto (non abbiente) che vuol chiudere la vertenza ad € 18.000,00,
invece di iniziare una querelle che non porterà benefici di entrate
al Comune di Castellabate, ma solo spese legali.
Chi
scrive, infatti, è fermamente convinto di rendere un servizio al
proprio Comune mediante la proposizione di codesta istanza.
Vi
invito a rispondere per iscritto tramite a.r. entro il termine di 30
gg. dal ricevimento della suddetta istanza, decorsi i quali, in caso
di mancato riscontro, si chiedere al giudice tributario di adempiere
con opportune rateizzazioni (120) per le TARSU degli anni 2009 –
2010- 2011.
Castellabate,
01 luglio 2013
AVV.
GIUSEPPE RUSSO”.
Veniva,
dunque, chiesto al Comune di Castellabate di poter adempiere in
maniera rateizzata e per analogia di legge si chiedeva di dare
applicazione a quanto disposto dall’art. 52 del D.L. 69/2013 alias
di mettere il contribuente ricorrente nelle condizioni di poter
adempiere con un numero di rate che tenesse conto della sua
situazione di difficoltà, ritenendo altresì, insufficiente il n. di
rate (18) previste dal Regolamento Comunale.
Al
Comune di Castellabate veniva dato un termine di 30 gg. dal
protocollo della istanza (prot.
n. 05 del 02.07.2013)
per rispondere alla richiesta di rateizzazione, specificando che
decorsi i termini “in
caso di mancato riscontro, si chiederà al giudice tributario di
adempiere con opportune rateizzazioni (120) per le TARSU degli anni
2009 – 2010- 2011”.
Il
Comune di Castellabate non ha mai risposto alla suindicata istanza di
rateizzazione, ponendo, quindi, in essere (col proprio silenzio) una
condotta di diniego alla stessa.
Orbene,
il Comune di Castellabate ha quindi negato al contribuente ricorrente di poter adempiere in maniera rateizzata,
negando, altresì, con il suo silenzio, qualsiasi forma di
rateizzazione alias negando sia la rateizzazione di n. 18 rate
previste dal Regolamento Comunale e
negando, inoltre, forme di rateizzazione a più lungo termine ed in
misura commisurata alla sua disagiata posizione economica.
Contribuente
ricorrente, tra l’altro, assolutamente non abbiente (circostanza
altresì dimostrata dalla istanza di gratuito patrocinio con
dichiarazione ISEE in allegato, in calce a codesto ricorso) e che ha,
in uno Stato di diritto e civile, pieno diritto di chiedere di volere
adempiere al suo debito, fruendo di una forma di rateizzazione che
gli permetta di adempiere malgrado la difficoltà economica.
GIURISPRUDENZA
A SOSTEGNO DELLA RICHIESTA DEL RICORRENTE CONTRIBUENTE CHE, TRA
L’ALTRO, SANCISCE LA COMPETENZA ASSOLUTA ED ESCLUSIVA DEL GIUDICE
TRIBUTARIO.
La
Cassazione Civile, SS.UU., con ordinanza del …….omissis….
n.
15647 ha
sancito che sul diniego della rateizzazione decide il giudice
tributario.
Tale
Sentenza specifica dunque che spetta alla commissione tributaria la
decisione sul rifiuto della rateizzazione dei tributi.
Così
hanno, infatti, sentenziato i giudici della Suprema Corte a sezioni
unite nella decisione n. 15647/..omissis.., ribadendo
tra l’altro quanto già sancito con ordinanza 30 marzo ..omissis..
n. 7612.
Tra
l’altro nella sentenza si legge testualmente che “in
base all’art. 19 DPR 602/1973 e successive modificazioni il
contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva
difficoltà, può chiedere all’agente della riscossione la
ripartizione del pagamento in più rate mensili”.
Orbene, nel caso di specie il contribuente ricorrente, onde evitare
ulteriori interessi, sanzioni e spese, ha proposto tale legittima
richiesta (con esito negativo) direttamente al Comune di
Castellabate.
Il
ragionamento, del resto, è più che fondato: perché attendere le
cartelle di pagamento di Equitalia e pagare, quindi, un prezzo ancor
“più salato”?
Di
per sé, solo il Comune di Castellabate, circa le sanzioni
amministrative (giustamente applicate) vanta un credito di €
1.380,00 per l’anno 2009 ed € 1.361,40 per l’anno 2010. Dunque,
perché aggravare la posizione debitoria del contribuente attendendo
le notifiche delle cartelle di pagamento da parte di Equitalia?
Legittima,
quindi, nel merito proporre una richiesta di rateizzazione
direttamente all’Ente Pubblico creditore. Una
richiesta di rateizzazione che possa permettere al contribuente di
adempiere malgrado la difficoltà economica attraverso un numero di
rateizzazioni commisurate alla propria disagiata condizione
economica.
Amaramente,
dunque, si prende atto che un onesto cittadino è costretto ad adire
il giudice tributario per domandare di essere messo nelle condizioni
di poter adempiere al pagamento dei tributi.
SULLA
TEMPESTIVITA’ DEL RICORSO
Si
ritiene che il ricorso sia stato proposto tempestivamente tenuto
conto che l’istanza di rateizzazione protocollata al Comune di
Castellabate è datata 02.07.2013 e tenuto altresì conto della
sospensione feriale dal 01 agosto al 15 settembre. E’ evidente,
quindi, che non sono decorsi i 60 gg. per proporre opportunamente
ricorso ex Cass. Civile SS.UU. ordinanza
…omissis… n. 15647.
ISTANZA
DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE .
Data
la condizione non abbiente del ricorrente si chiede la sospensione
dell’esecuzione del pagamento. Situazione non abbiente attestata
dalla documentazione in allegato relativa alla istanza di gratuito
patrocinio.
CONCLUSIONI
Per quanto detto ed illustrato, Voglia, l’Ill.ma Commissione
Tributaria adita, in accoglimento del presente ricorso, previa
sospensione della esecuzione degli atti impugnati, decidere sul
diniego della rateizzazione dei tributi TARSU anni 2009,2010 e 2011
da parte del Comune di Castellabate e quindi ordinare all’Ente di
mettere il contribuente nelle condizioni di poter adempiere con
rateizzazioni commisurate alla propria disagiata condizione
economica.
Inoltre ai sensi dell’art. 33 comma 1 D. Lgs 546/92 il
contribuente chiede che la controversia sia discussa in pubblica
udienza a causa della complessità e particolarità del caso di
specie.
Si
deposita:
- Avviso di accertamento d’ufficio e contestuale irrogazione di sanzione amministrativa – TARSU 2009 – pari ad € 5.984,00;
- Avviso di accertamento d’ufficio e contestuale irrogazione di sanzione amministrativa – TARSU 2010 – pari ad € 5.903,00;
- Sollecito di pagamento – TARSU 2011 – pari ad € 4.526,00. Funzionario responsabile (per tutti gli atti): Dott.ssa Marilena Crescenzo;
- Missiva al Comune di Castellabate prot. 22 del 04.06.2013 con quale si chiedeva all’Ente un invito formale per la risoluzione della vertenza;
- Missiva al Comune di Castellabate prot. 05 del 02.07.2013 (istanza di rateizzazione non accolta).
Con Osservanza S.
Maria di Castellabate (SA) 04. 09.2013
Avv. Giuseppe Russo
Dura lex sed lex, ma cosa puó fare la "povera" funzionaria se non applicare le leggi ed il regolamento comunale?
RispondiEliminaLa funzionaria non ha alcuna colpa. Le responsabilità sono del Sindaco, consapevole della situazione (se ho letto bene l'istanza che precede il ricorso fu inviata anche al Sindaco).
RispondiEliminaAnonimo delle 13 40 nn avevo dubbi
RispondiEliminacerto la richiesta dell'avvocato è quanto mai strana, non solo chiede di far pagare il suo assistito 120 rate, dice lui per analogia ad Equitalia (ma ho tanti dubbi in merito), poi chiede che sul debito consolidato non si sa per quale motivo ci sia un risparmio di 4/5 mila euro, non si capisce in base a quale principio. E poi tutto questo lo dovrebbe fare un semplice funzionario? Ma se così fosse sarebbe la fine perchè voi vi immaginate le pressioni che avrebbe un funzionario dei tributi? secondo me avrebbe pressioni da tutti i punti cardinali. Ma non scherziamo
RispondiEliminaIn questo momento l'unica possibilità è che il debito venga pagato tramite equitalia che potrà applicare la rateizzazione. Il problema è serio, so per certo che alcuni enti previdenziali hanno deliberato la posibilità del pagamento rateale, visto la situazione lavorativa ed economica del paese. Per quanto riguarda il Comune di Castellabate potrebbe fare un piccolo sforzo per venire incontro ai contribuenti, anche con dilazioni nel lungo periodo. Se vogliono, possono... magari con una fidejussione. E' il lavoro che manca, che non permette di guadagnare e che provoca queste situazioni... l'estate è finita, i bagnanti non ci sono più, i pochi turisti oramai stanno andando via... ma è una storia vecchia!
RispondiEliminaPer Anonimo delle 14:30, tanta gente fa ricorso per non pagare e questo che vuole pagare non lo vogliono aiutare......quindi permettimi di dire che "ma non scherziamo" lo posso dire più io che tu....
RispondiEliminaanonimo delle 17.27
RispondiElimina1. prima cosa non capisco perchè dici "lo posso dire più io che tu", proprio non capisco chi ti credi di essere caro presuntuoso
2. io ho detto solamente che il problema sicuramente non può riguardare il "funzionario dei tributi" che non ha potere discrezionale ma si deve limitare ad applicare le leggi e i regolamenti che gli mettono a disposizione.
Poi è ovvio la palla rimbalza all'amministrazione che, considerati i tempi , se VUOLE PUO' cambiare i suoi regolamenti e venire incontro a quelle situazioni veramente critiche.
Poi ti dico un'altra cosa, quella dei ricorsi è una storia vecchia e sono sempre o quasi gli stessi contribuenti che da decenni cercano con ogni mezzo di evitare i pagamenti.
Quindi ti ripeto "non scherziamo", stiamo attenti che se bisogna aiutare servono veramente regole molto precise che non si devono interpetrare ma solo applicare alla tedesca.
ho miei dubbi che l'amministrazione possa "venire incontro ai contribuenti" e vi spiego perchè:
RispondiEliminase le finanze stessero a posto altrochè lo potrebbero fare ma dato che stanno in una situazione di "agonia" succede come il fatto della coperte corta, accontentano i contribuenti e scontentano ancora di più i creditori i quali riscuoterebbero i loro crediti fra qualche "secolo" e ve li immaginate i creditori che cosa farebbero? pensateci!!!
Anonimo delle 21 32 dovresti pensare alle idiozie che dici tu
RispondiEliminaanonimo delle 21.44
RispondiEliminaio non dico idiozie dico la verità e si sa la verità fa male. Prova a contrastare quello che dico io invece di dire tu veramente idiozie. Vuoi per caso negare che il Comune di Castellabate non sta in una forte crisi economica e finanziaria? sono i fatti che parlano e cioè lo sforamento del patto di stabilità e la quantità enorme di debiti che al 5.4.2013 supera i 6 milioni di euro. ma perchè vuoi nascondere l'evidenza? prova un poco a guardare le determine che quasi ogni giorno vengono pubblicate e riguardano la liquidazione di fatture "grosse" del 2012. Per esempio guarda quelle pubblicate fra il 10 ed il 12 settembre. Quindi come vedi sei tu a dire BUGIE. E la storia continua..........
mi chiedo : considerato che il ragioniere capo ha pubblicamente rimesso l'incarico, chi attesta le regolarità contabile e la copertura finanziaria delle eventuali liquidazioni da te richiamate??
Eliminase la firma è di Lerro , sono da ritenersi legittime??
caro amico anonimo
RispondiEliminasiccome non hai risposto all'anonimo delle 21.32 rispondo io: i creditori "delusi" incominceranno a fare decreti ingiuntivi a catena! E lo sai quali sono i passi successivi? I precetti e i pignoramenti. Vuoi scommettere?
Dovete paga le tasse!!In passato voi ristoratori avete fatto speculazione su di noi? E ORA pagate!!
RispondiEliminaIn questo momento sono tutti in difficoltà anche il pensionato
RispondiEliminaè la prima volta che mi capita di sentire una cosa del genere e cioè che un funzionario rimette le sue dimissioni nelle mani del sindaco, manco se fosse Enrico Letta (spero di no) - presidente del consiglio dei ministri - che rimette il suo mandato nelle mani del Presidente della Repubblica. ma che sceneggiate!
RispondiEliminaE' l'unico comune in Italia a non venir incontro alle esigenze di rateizzazioni per alcune fasce di reddito. Mah! Vergognoso
RispondiElimina