giovedì 17 gennaio 2013

Ricorso al TAR - 1^ parte


La Giunta Comunale di Castellabate l'8 Gennaio ha deliberato di ricorrere al TAR contro la delibera del Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale S7 che ha designato quale comune capofila Vallo della Lucania al posto di Castellabate. La proposta è stata avanzata in Giunta dal ViceSindaco. Pensiamo che questo sia dovuto alla duplice figura giuridica del Sindaco Spinelli che era Presidente del Coordinamento Istituzionale e, in quanto tale, presiedeva la riunione che ha assunto la delibera ed è Sindaco del Comune la cui Giunta ora intende ricorrere al TAR contro quella delibera.
Vorremmo, pur non essendo tecnici, sottolineare che il Presidente di un Assemblea è anche il dominus della situazione. E', cioè, colui che (come dice anche il Regolamento del Coordinamento Istituzionale) stabilisce gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno, coordina i lavori delle sedute, assicura il regolare svolgimento dei lavori del Coordinamento, modera la discussione, concede la facoltà di parlare, proclama il risultato delle votazioni.
Dal verbale della seduta apprendiamo che “ Il Presidente (Spinelli N.d.A) legge la proposta depositata dal Sindaco del Comune di Vallo e rileva la necessità della relativa istruttoria da parte della struttura tecnica dell'ufficio di piano.
Perchè il Presidente, ossia il Sindaco del Comune di Castellabate, una volta accertata la presunta irregolarità non ha impedito che sulla proposta si votasse? E' facolta del Presidente non mettere ai voti proposte non regolarmente presentate o mancanti di specifici requisiti normativi o comunque estranee all'oggetto. Perchè non avvalersi di tale facoltà spostando sui Comuni dissenzienti l'onere del ricorso al TAR?
E veniamo ai motivi del ricorso che il Vicesindaco illustra nella proposta sottoposta alla Giunta.

a) la proposta posta ai voti ed approvata, non inclusa all'ordine del giorno tra gli argomenti da trattare, priva di qualsivoglia sottoscrizione, non è stata depositata in tempo utile per consentire ai componenti del Coordinamento di prenderne visione e quindi di deliberare con cognizione di causa. Peraltro l'argomento poteva essere trattato solo in presenza di tutti i componenti in carica del Coordinamento;

Partiamo da questa ultima considerazione, ossia la presenza di tutti i componenti in carica. In realtà il Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale (quello pubblicato sul sito) sembra dire una cosa diversa.
Infatti, all'art. 10, così recita il Regolamento:

Ordine dei lavori e dichiarazioni a verbale
1. L’ordine del giorno è stabilito dal presidente del C.I. L’esame degli argomenti segue l’ordine di iscrizione dell’Odg. Su proposta del Presidente o di ciascun componente, può essere richiesta l’inversione degli argomenti all’ordine del giorno. Gli argomenti non iscritti all’ordine del giorno, possono essere discussi qualora il Coordinamento Istituzionale, a maggioranza dei presenti, lo ritenga opportuno e comunque dopo la discussione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Quindi è pacifico, almeno che quello pubblicato all'albo non sia il Regolamento vigente, che un argomento non iscritto all'ordine del giorno può essere discusso quando è ritenuto opportuno dalla maggioranza dei presenti . Ma un legale potrebbe obiettare che la maggioranza è necessaria per la discussione ma occorre la presenza totalitaria. Non siamo riusciti a trovare, per nostre incapacità tecniche, norme che giustifichino tale contestazione, ma a questo punto è opportuno porsi un'altra domanda.
La proposta di deliberazione di Vallo integra la fattispecie di nuovo punto all'ordine del giorno come rileva il Comune di Castellabate (la proposta posta ai voti ed approvata, non inclusa all'ordine del giorno tra gli argomenti da trattare)?
Secondo noi la risposta è no, in quanto essa è semplicemente una proposta alternativa a quella del Comitato Ristretto e rientra pienamente nei provvedimenti previsti dal punto 2 dell'Ordine del Giorno " Indicazioni per l'avvio delle procedure finalizzate al funzionamento dei nuovi Ambiti, così come definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 320/2012"- Presa d'atto e successivi provvedimenti".
D'altro canto, ancora una volta, il Regolamento del Coordinamento Istituzionale non lascia molti dubbi.
Articolo 14
Deliberazioni del Coordinamento Istituzionale
1. Il Coordinamento Istituzionale può altresì adottare deliberazioni diverse dalle proposte di atto presentate, mediante l’approvazione di appositi emendamenti o disponendo che le proposte di atto vengano modificate sulla base dell’indirizzo assunto in merito.

Anche qui, quindi, non sembra esserci molto spazio per le doglianze dell'Amministrazione di Castellabate.
Per oggi ci fermiamo qui, domani analizzeremo il punto b) della delibera di Giunta del Comune di Castellabate.

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