riceviamo dal responsabile di "NOI CONSUMATORI - Movimento AntiEquitalia" Avv. Giuseppe Russo.
AVV.
GIUSEPPE RUSSO Via Colombo 13 84048 S. Maria di Castellabate (SA)giusepperusso@puntopec.it
Tel:
0974 961617 Fax: 0974 968291 Cell: 333 8494324
COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO
RICORSO
con
contestuale richiesta di gratuito patrocinio
Per
F.G.A …….omissis…. nato a……omissis….e
residente in Castellabate (SA) alla via.... rappresentato e
difeso, giusto mandato a margine del presente atto, dall' Avv.
Giuseppe Russo ….omissis….
…omissis…..
…omissis…..
Contro
Comune di Castellabate (SA) in persona del Sindaco p.t.,
Piazza Lucia – Santa Maria di Castellabate (SA)
partita
IVA: 00730460656
Il ricorso è proposto ai sensi della Cassazione Civile, SS.UU.,
ordinanza del…omissis… n. 15647
MOTIVI A SOSTEGNO DEL RICORSO
Preliminarmente è importante specificare che il contribuente
ricorrente nulla obietta in merito alla giusta pretesa del Comune di
Castellabate di pagamento della TARSU 2009 e 2010 (comprensive di
giusta sanzione amministrativa) e nulla obietta sul sollecito TARSU
2011.
Difatti, a seguito delle notifiche dei suindicati atti (tutte
avvenute tramite notificatore del Comune di Castellabate) in data 15
maggio 2013 il contribuente ricorrente tempestivamente (ALL. N. 2)
tramite l’associazione di consumatori “NOI CONSUMATORI –
Movimento Anti Equitalia” sede di Castellabate, domandava, in
data 04.06.2013, al Comune di Castellabate di essere (per il tramite
dell’avv. Giuseppe Russo responsabile della sede di Castellabate
della suindicata associazione) formalmente invitato presso la casa
comunale per un tentativo di risoluzione stragiudiziale.
Previa convocazione orale, da parte del Funzionario Responsabile
Dr.ssa …omissis…, l’incontro si ebbe nei giorni successivi.
Al Funzionario Responsabile fu chiesto di autorizzare il contribuente
F. G. A. (cittadino non abbiente, con gravi disagi
economici legati ad un’attività di ristorazione in passato
poco proficua) a poter pagare in maniera rateizzata ed in modo
commisurato alla propria situazione di disagio economico.
Il Funzionario Responsabile invitò l’avv. Giuseppe Russo a
formalizzare una istanza per iscritto.
In data 02.07.2013 fu protocollata una formale istanza di
rateizzazione (ALL.3), il cui contenuto viene fedelmente
riportato in codesto ricorso tramite il sistema del copia ed incolla.
Testualmente segue:
“ALLA DR.SSA
..omissis…
AL SINDACO DEL COMUNE DI
CASTELLABATE
Oggetto: ISTANZA DI
RATEIZZAZIONE TARSU ANNI 2008 – 2009 – 2010 – 2011 . Applicazione per analogia dell’art. 52 del
Decreto Legge n. 69 del 2013. Fonti del diritto: prevalenza delle
leggi dello Stato sul regolamento comunale. DIRITTO DEL CONTRIBUENTE
AD ADEMPIERE IN BASE ALLE PROPRIE CONDIZIONI ECONOMICHE.
In nome e per conto del
nostro associato xxxxxxxxxxxxxxx nato ad xxxxxxxx il .......... e residente in Castellabate (SA) via ...... (tesserato n. 05 della sede di Castellabate di NOI CONSUMATORI
MOVIMENTO ANTI EQUITALIA), si espone quanto già oralmente comunicato
alla Dr.ssa xxxxxxxxxxxxxxxxxx nell’incontro del 27 giugno 2013 ore
12:00 presso ufficio TARSU del Comune di Castellabate.
PREMESSO
Che
il Sig. xxxxxxxxx riconosce
di essere debitore in Vs. favore per il mancato pagamento delle
TARSU anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011;
Che
è sua volontà voler adempiere;
Che
il credito da Voi vantato è pari ad € 22.569,00;
Che
la TARSU anno 2008 è già soggetta a decadenza ex art. 25 D.P.R.
602/1973;
Che,
nella fattispecie, il contribuente è disposto a versare in Vs.
favore € 18.000,00 a chiusura della vertenza;
Che
il contribuente è disposto a versare € 150 al mese per un numero
di rate pari a 120 così come da art. 52 D.L. 69/2013;
Che
l’art. 52 del D.L. 69/2013 dispone che “…..ove
il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria
responsabilita', in una comprovata e grave situazione di
difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere
aumentata fino a centoventi rate mensili…..”;
Che
per analogia di legge la suindicata disposizione (relativa al
rapporto tra la società di riscossione Equitalia e il contribuente)
trova applicazione anche per il caso di specie ai sensi dell’art.
12 comma 2 delle disposizioni della legge in generale;
Che
non può trovare applicazione la rateizzazione di cui al regolamento
comunale (ossia massimo n. 18 rate) giacché tale forma di
rateizzazione non tiene conto della congiuntura economica che,
viceversa, trova rilievo nel suindicato art. 52 D.L. 69/2013; tale
articolo (è importante ribadirlo) può essere applicato anche a
codesta istanza di rateizzazione in virtù dell’analogia di cui
all’art. 12/2 delle preleggi;
Che,
ad ogni buon conto, nella scala gerarchica delle fonti del diritto
(art. 1 delle preleggi) le leggi hanno una collocazione gerarchica
superiore ai regolamenti e quindi vi è la prevalenza del D.L.
69/2013 di fronte ad un regolamento (quello comunale) che dispone
massimo 18 rate a fronte delle 120 di cui al suindicato D.L.
69/2013;
Che
la CASSAZIONE CIVILE A SEZIONI UNITE con Ordinanza 15647/2010 ha
disposto che se al contribuente viene negata la istanza di
rateizzazione, costui può rivolgersi al giudice tributario per
ottenerla;
Che
sarebbe assurdo iniziare una causa tributaria per chiedere di poter
pagare (la notizia sarebbe da prima pagina di qualsivoglia locale
quotidiano della serie: “contribuente si rivolge al giudice per
pagare!”);
Che
davvero si confida nella saggezza e lungimiranza del funzionario
competente e del primo cittadino,
Tanto
premesso,
nell’esclusivo
interesse dell’associato si stilano le seguenti
Conclusioni
Vogliate
provvedere ad accettare l’adempimento del contribuente al pagamento in Vs. favore di Euro 18.000,00 di
Tributi TARSU da suddividersi in 120 rate da Euro 150,00 cadauna.
Pagamento
alias adempimento che verrà effettuato ogni 20 del mese a partire da
agosto dell’anno 2013.
Pagamento
relativo alle TARSU anni 2009 – 2010 – 2011 ed in parte, in
quanto decaduta ex art.25 DPR 602/1973, alla TARSU anno 2008.
APPENDICE
E’
preferibile accogliere la richiesta di pagamento di un contribuente
onesto (non abbiente) che vuol chiudere la vertenza ad € 18.000,00,
invece di iniziare una querelle che non porterà benefici di entrate
al Comune di Castellabate, ma solo spese legali.
Chi
scrive, infatti, è fermamente convinto di rendere un servizio al
proprio Comune mediante la proposizione di codesta istanza.
Vi
invito a rispondere per iscritto tramite a.r. entro il termine di 30
gg. dal ricevimento della suddetta istanza, decorsi i quali, in caso
di mancato riscontro, si chiedere al giudice tributario di adempiere
con opportune rateizzazioni (120) per le TARSU degli anni 2009 –
2010- 2011.
Castellabate,
01 luglio 2013
AVV.
GIUSEPPE RUSSO”.
Veniva,
dunque, chiesto al Comune di Castellabate di poter adempiere in
maniera rateizzata e per analogia di legge si chiedeva di dare
applicazione a quanto disposto dall’art. 52 del D.L. 69/2013 alias
di mettere il contribuente ricorrente nelle condizioni di poter
adempiere con un numero di rate che tenesse conto della sua
situazione di difficoltà, ritenendo altresì, insufficiente il n. di
rate (18) previste dal Regolamento Comunale.
Al
Comune di Castellabate veniva dato un termine di 30 gg. dal
protocollo della istanza (prot.
n. 05 del 02.07.2013)
per rispondere alla richiesta di rateizzazione, specificando che
decorsi i termini “in
caso di mancato riscontro, si chiederà al giudice tributario di
adempiere con opportune rateizzazioni (120) per le TARSU degli anni
2009 – 2010- 2011”.
Il
Comune di Castellabate non ha mai risposto alla suindicata istanza di
rateizzazione, ponendo, quindi, in essere (col proprio silenzio) una
condotta di diniego alla stessa.
Orbene,
il Comune di Castellabate ha quindi negato al contribuente ricorrente di poter adempiere in maniera rateizzata,
negando, altresì, con il suo silenzio, qualsiasi forma di
rateizzazione alias negando sia la rateizzazione di n. 18 rate
previste dal Regolamento Comunale e
negando, inoltre, forme di rateizzazione a più lungo termine ed in
misura commisurata alla sua disagiata posizione economica.
Contribuente
ricorrente, tra l’altro, assolutamente non abbiente (circostanza
altresì dimostrata dalla istanza di gratuito patrocinio con
dichiarazione ISEE in allegato, in calce a codesto ricorso) e che ha,
in uno Stato di diritto e civile, pieno diritto di chiedere di volere
adempiere al suo debito, fruendo di una forma di rateizzazione che
gli permetta di adempiere malgrado la difficoltà economica.
GIURISPRUDENZA
A SOSTEGNO DELLA RICHIESTA DEL RICORRENTE CONTRIBUENTE CHE, TRA
L’ALTRO, SANCISCE LA COMPETENZA ASSOLUTA ED ESCLUSIVA DEL GIUDICE
TRIBUTARIO.
La
Cassazione Civile, SS.UU., con ordinanza del …….omissis….
n.
15647 ha
sancito che sul diniego della rateizzazione decide il giudice
tributario.
Tale
Sentenza specifica dunque che spetta alla commissione tributaria la
decisione sul rifiuto della rateizzazione dei tributi.
Così
hanno, infatti, sentenziato i giudici della Suprema Corte a sezioni
unite nella decisione n. 15647/..omissis.., ribadendo
tra l’altro quanto già sancito con ordinanza 30 marzo ..omissis..
n. 7612.
Tra
l’altro nella sentenza si legge testualmente che “in
base all’art. 19 DPR 602/1973 e successive modificazioni il
contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva
difficoltà, può chiedere all’agente della riscossione la
ripartizione del pagamento in più rate mensili”.
Orbene, nel caso di specie il contribuente ricorrente, onde evitare
ulteriori interessi, sanzioni e spese, ha proposto tale legittima
richiesta (con esito negativo) direttamente al Comune di
Castellabate.
Il
ragionamento, del resto, è più che fondato: perché attendere le
cartelle di pagamento di Equitalia e pagare, quindi, un prezzo ancor
“più salato”?
Di
per sé, solo il Comune di Castellabate, circa le sanzioni
amministrative (giustamente applicate) vanta un credito di €
1.380,00 per l’anno 2009 ed € 1.361,40 per l’anno 2010. Dunque,
perché aggravare la posizione debitoria del contribuente attendendo
le notifiche delle cartelle di pagamento da parte di Equitalia?
Legittima,
quindi, nel merito proporre una richiesta di rateizzazione
direttamente all’Ente Pubblico creditore. Una
richiesta di rateizzazione che possa permettere al contribuente di
adempiere malgrado la difficoltà economica attraverso un numero di
rateizzazioni commisurate alla propria disagiata condizione
economica.
Amaramente,
dunque, si prende atto che un onesto cittadino è costretto ad adire
il giudice tributario per domandare di essere messo nelle condizioni
di poter adempiere al pagamento dei tributi.
SULLA
TEMPESTIVITA’ DEL RICORSO
Si
ritiene che il ricorso sia stato proposto tempestivamente tenuto
conto che l’istanza di rateizzazione protocollata al Comune di
Castellabate è datata 02.07.2013 e tenuto altresì conto della
sospensione feriale dal 01 agosto al 15 settembre. E’ evidente,
quindi, che non sono decorsi i 60 gg. per proporre opportunamente
ricorso ex Cass. Civile SS.UU. ordinanza
…omissis… n. 15647.
ISTANZA
DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE .
Data
la condizione non abbiente del ricorrente si chiede la sospensione
dell’esecuzione del pagamento. Situazione non abbiente attestata
dalla documentazione in allegato relativa alla istanza di gratuito
patrocinio.
CONCLUSIONI
Per quanto detto ed illustrato, Voglia, l’Ill.ma Commissione
Tributaria adita, in accoglimento del presente ricorso, previa
sospensione della esecuzione degli atti impugnati, decidere sul
diniego della rateizzazione dei tributi TARSU anni 2009,2010 e 2011
da parte del Comune di Castellabate e quindi ordinare all’Ente di
mettere il contribuente nelle condizioni di poter adempiere con
rateizzazioni commisurate alla propria disagiata condizione
economica.
Inoltre ai sensi dell’art. 33 comma 1 D. Lgs 546/92 il
contribuente chiede che la controversia sia discussa in pubblica
udienza a causa della complessità e particolarità del caso di
specie.
Si
deposita:
Avviso
di accertamento d’ufficio e contestuale irrogazione di sanzione
amministrativa – TARSU 2009 – pari ad € 5.984,00;
Avviso
di accertamento d’ufficio e contestuale irrogazione di sanzione
amministrativa – TARSU 2010 – pari ad € 5.903,00;
Sollecito
di pagamento – TARSU 2011 – pari ad € 4.526,00. Funzionario
responsabile (per tutti gli atti): Dott.ssa Marilena Crescenzo;
Missiva
al Comune di Castellabate prot. 22 del 04.06.2013 con quale si
chiedeva all’Ente un invito formale per la risoluzione della
vertenza;
Missiva
al Comune di Castellabate prot. 05 del 02.07.2013 (istanza di
rateizzazione non accolta).
Con Osservanza S.
Maria di Castellabate (SA) 04. 09.2013
Avv. Giuseppe Russo