Pubblichiamo la dichiarazione di voto (contrario) della Minoranza a proposito del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in merito al risarcimento danni e spese legali inerenti la vicenda della sostituzione del segretario comunale Bruno Farzati.
Pubblichiamo anche il testo della Sentenza della Cassazione del 30/11/2016.
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Questa dichiarazione della minoranza è una balla colossale, o chi l'ha scritta non conosce nulla di diritto processuale oppure sanno che è erronea e la agitano solo per fare fumo. Se sono questi i criteri utilizzati non abbiamo nulla da rimpiangere per la loro mancata elezione, non sarebbe cambiato niente, solo fumo, fumo e prese per il ...
RispondiEliminaE' la stessa impressione che ho avuto io ad una prima lettura. Poi ho letto la sentenza della Cassazione (che credo non a caso gli Amministratori hanno accostato alla dichiarazione) e qualche dubbio mi è venuto. Bisogna leggere tutti gli atti, comunque.
Elimina@jus In effetti sembra esserci un problema inerente l'ultrattività del mandato...
EliminaRibadisco il clamoroso autogol di chi ha scritto questa dichiarazione e ha citato pure l'art. 300 del codice di procedura senza capirne il contenuto:
RispondiEliminaRibadisco che occorre la conoscenza di tutti gli atti. La citazione dell'art. 300 cpc non è del tutto peregrina alla luce della sentenza Cassazione Civile, sezioni Unite, n. 15783/2005 e Cassazione Civile sez III n.16595/2005
EliminaQualunque sia il contenuto degli atti, nella dichiarazione, così com'è scritta, sono contenute baggianate, ed è una dichiarazione pubblica, agli atti di un consiglio comunale: bella figura!
EliminaCaro Anonimo delle 15:53 le tue sono affermazioni apodittiche, queste sì non confortate da alcun riferimento normativo. Nella vicenda c'è un'altra stranezza. Se come affermato dal sindaco la Corte d'appello di Potenza ha condannato il Comune al risarcimento di 104.000 mila euro come mai gli eredi si sono accordati per 61.000? Probabilmente lo streaming a scatto ci ha fatto perdere qualche passaggio.
EliminaCaro Jus, il riferimento è proprio l'art. 320, ma bisogna saperlo leggere..
RispondiEliminaE da dove spunta il 320 (lapsus calami?)? La giurisprudenza è praticamente unanime nel ritenere non applicabile l'interruzione in Cassazione trattandosi di giudizio di legittimità (tra avvocati). Il problema è stabilire il momento in cui l'evento potenzialmente interruttivo è avvenuto (per esempio, prima o dopo la presentazione delle memorie?). Comunque, la questione è tecnica e non credo interessi qualcuno. Quello che può interessare è che, se ho capito bene, gli eredi hanno accettato una transazione di 61.000 euro a fronte di una sentenza esecutiva che gli assegnava 104.000 euro. Gli stessi eredi, o meglio l'avvocato, che hanno fatto un pignoramento presso terzi per i 31.000 euro di spese legali.
EliminaE un autogol clamoroso della minoranza nn sanno più davvero cosa dire e cosa fare
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EliminaIl post è stato eliminato per errore. Invitiamo P2B a rinviarlo.
EliminaE perchè??? Prima lo tagliate, poi lo eliminate...siete proprio simpatici..😂😂😂
EliminaProprio per rimediare al taglio si è verificato l'errore (blogger non permette di modificare i commenti già pubblicati).
EliminaMa alla fine, nonostante lo abbia inviato altre due volte, neanche lo avete pubblicato il commento....ma non avevo dubbi. Vabbè ma non mi aspettavo nulla di diverso, credibilità scarsa....
EliminaCiaoooooo
P2B