L'EDITORIALE DELLA DOMENICA
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Ricapitoliamo la vicenda (chi volesse rileggere il post che se ne occupa dettagliatamente può leggerlo qui).
La Minoranza consiliare si rifiuta (clicca sull'immagine a lato per leggere la dichiarazione) di discutere e votare in Consiglio gli ordini del giorno riguardanti i debiti fuori bilancio in quanto non essendo ancora approvato il bilancio di previsione non è possibile riconoscere debiti fuori bilancio in accordo con quanto stabilito anche dal parere n.213 del 23.05.2013 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Campania (parere che potete leggere integralmente qui). Per soprannumero la Minoranza eccepisce anche il fatto che le somme riconosciute superano i dodicesimi utilizzabili durante l'esercizio provvisorio.
Il Segretario, nel rispondere alla Minoranza, dà un'interpretazione del parere della Corte dei Conti che non ci convince (leggi sempre qui, ma anche qui).
C'è, però una frase del Segretario, che noi sappiamo essere persona preparata e competente, che ci spinge a fare qualche ricerca. Il Segretario afferma "...la Corte dei Conti della Campania cui noi siamo sottoposti...". Una spiegazione francamente superflua che ci porta a spulciare la giurisprudenza consultiva della Corte dei Conti. E troviamo, tra gli altri, due recenti pareri della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Sicilia. Ci occuperemo in questa occasione del parere n.189 del 30/10/2014 (tralasciando per il momento il parere n. 78 del 5/6/2014 che giunge a conclusioni analoghe).
Il
Comune di Vita chiede di "conoscere se sia possibile procedere al
riconoscimento di debiti fuori bilancio (nel caso concreto, un
debito derivante da sentenza esecutiva di condanna
al risarcimento del danno) durante l’esercizio provvisorio di
bilancio, nell’ipotesi in cui risulti idoneo e capiente
stanziamento per la copertura della spesa."
E' di tutta evidenza, lasciando da parte il fatto che la Minoranza contesti che ci sia capienza, che siamo di fronte alla fotocopia della situazione in cui ha operato il Consiglio Comunale di Castellabate (o meglio, la sua Maggioranza)
E' di tutta evidenza, lasciando da parte il fatto che la Minoranza contesti che ci sia capienza, che siamo di fronte alla fotocopia della situazione in cui ha operato il Consiglio Comunale di Castellabate (o meglio, la sua Maggioranza)
Ed ecco il parere della Corte dei Conti:
Nel
quadro appena delineato, non risulta possibile procedere al
riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio
provvisorio di bilancio. E ciò per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art 193, comma 2, del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. Di conseguenza, ipotizzare che si possa provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio proprio durante la “vacanza” di bilancio, costituirebbe un’evidente aporia logica.
In secondo luogo, il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell’esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all’adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor di più, di carattere eccezionale (come quelle aventi a oggetto debiti fuori bilancio).
In primo luogo, la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art 193, comma 2, del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. Di conseguenza, ipotizzare che si possa provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio proprio durante la “vacanza” di bilancio, costituirebbe un’evidente aporia logica.
In secondo luogo, il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell’esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all’adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor di più, di carattere eccezionale (come quelle aventi a oggetto debiti fuori bilancio).
Quindi, riassumendo, non è possibile riconoscere debiti fuori bilancio durante l'esercizio provvisorio anche se c'è capienza nei dodicesimi di spesa.
E' di tutta evidenza che non potendosi imputare i debiti fuori bilancio ad un bilancio non ancora approvato si apre una questione di riequilibrio che porta con sè questioni delicate.
Afferma sempre la Corte dei Conti (in altro parere) "Si ricorda in proposito che, ai sensi del comma 4 dell’art. 193 Tuel, la mancata adozione, da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio resi necessari anche per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione con la conseguente applicazione della procedura di scioglimento del consiglio comunale di cui al comma 2 dell’art. 141 Tuel."
La Minoranza ha sulla racchetta la palla dello smash per ottenere il punto del match. Sta a lei chiudere il punto o sparacchiare in rete. Il Sindaco, che è un tifoso di tennis, è in grado di comprendere appieno la metafora.
E' di tutta evidenza che non potendosi imputare i debiti fuori bilancio ad un bilancio non ancora approvato si apre una questione di riequilibrio che porta con sè questioni delicate.
Afferma sempre la Corte dei Conti (in altro parere) "Si ricorda in proposito che, ai sensi del comma 4 dell’art. 193 Tuel, la mancata adozione, da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio resi necessari anche per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione con la conseguente applicazione della procedura di scioglimento del consiglio comunale di cui al comma 2 dell’art. 141 Tuel."
La Minoranza ha sulla racchetta la palla dello smash per ottenere il punto del match. Sta a lei chiudere il punto o sparacchiare in rete. Il Sindaco, che è un tifoso di tennis, è in grado di comprendere appieno la metafora.
Ho molti ma molti dubbi su quello che dici ti ricordo che i debiti fuori bilancio derivano da sentenze dei giudici il consiglio nn deve fare altro che prendere atto quindi sta pallina che la minoranza può giocare penso che rimarrà sempre sul racchettone
RispondiEliminaForse non hai letto bene il post. Il Sindaco di Vita (un comune siciliano in provincia di Trapani) chiede alla Corte dei Conti:" Ho un debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva ( sentenza esecutiva , e le sentenze esecutive le emettono i giudici), posso riconoscerlo non avendo ancora approvato il bilancio di previsione utilizzando i fondi dell'esercizio provvisorio". Vedi qualcosa di diverso rispetto alla situazione dei debiti fuori bilancio del Comune di Castellabate? A noi sembra la stessissima situazione. Allora, il Sindaco (ricapitoliamo) chiede :"Posso etc etc...?". E la Corte risponde :" NO!"
EliminaCosa significa riconoscere un debito derivante da sentenza si fa una presa d atto della sentenza
RispondiEliminaHo letto bene anche la normativa dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze fatti una lettura anche tu
RispondiEliminaSe ti riferisci a noi ti invitiamo a leggere la risposta all'Anonimo delle 18:33
EliminaI debiti derivanti da sentenze esecutive art 194 co.1 lett a si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l ente indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà e tenuta a saldare il debito in forza del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e quindi anche l ente pubbl. Ad osservar lo ed a eseguirlo art 2909 COD cc
RispondiEliminaE chi ha sostenuto il contrario? E' ovvio che i debiti da sentenza vadano riconosciuti, il problema è il come e il quando! Vuoi forse sostenere che i Magistrati della Corte dei Conti non conoscono la legge e i principi di contabilità degli Enti Locali?
EliminaIl debito va certamente riconosciuto, ma prima bisogna approvare il bilancio di previsione. Ti invitiamo a rileggere il parere della Corte dei Conti della Campania:
E’ vero che il mancato tempestivo pagamento dei debiti fuori bilancio espone l’ente locale al rischio di azioni esecutive. E’ altrettanto vero che i 120 giorni di tempo dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in........ costituiscono, in base al principio di buon andamento dell’agire amministrativo di cui all’art. 97 Cost. “ un termine sufficientemente ampio per provvedere agli adempimenti di cui all´art. 194 del TUEL. Tale termine, ad avviso della Sezione,è da ritenersi “ragionevole” anche per consentire all’ente, che si trovi in situazione di esercizio provvisorio di bilancio ex art. 163 comma 3 del Tuel, di addivenire alla delibera di approvazione del bilancio di previsione"
E una cosa diversa molto sottile ma diversa
RispondiEliminaBenissimo, i post servono anche a questo, ossia a chiarire. Potresti essere più esplicito?
EliminaL'art 194 viene letto nella sua interezza. Diversamente i dfb avrebbero trovato,altra allocazione. Occorre prima approvare il bilancio e poi riconoscere i debiti. Ha assolutamente ragione l amministratore.
EliminaNn su debiti derivanti da sentenza
RispondiEliminaRipetiamo per l'ennesima volta. Il parere della Corte dei Conti della Sicilia si riferisce proprio ad un debito derivante da sentenza. E continuiamo a dire che siamo semplici cittadini che cercano di informarsi, pronti ad ammettere di aver preso una cantonata ed in attesa di una risposta dell'Amministrazione (quella data in Consiglio non ci ha molto convinto, ma per nostra ignoranza è ovvio)
Eliminabisogna leggere il punto 4.2 del parere della Corte dei Conti Campania ove testualmente in caso di sentenze passate in giudicato per il riconoscimento in c.c. occorre che ci sia il bilancio di previsione. Ma d'altronde come si può parlare di un riconoscimento di ub dfb se ancora non c'è il bilancio?
EliminaI dfb derivanti da sentenza sono trattati allo stesso modo degli altri previsti dall'art 194 Tuel. Non ricordo di avete letto cose diverse. Se così fosse mi potete dire dove trovo questa norma che i dfb derivanti da sentenza vanno riconosciuti a prescindere dall'approvazione del bilancio. Grazie
RispondiEliminaoo ma sono ottusi....mi sembra moooolto chiaro il post. chi non capisce o fa finte significa oche non è adatto a qualsiasi tipo di lettura o che lo faccia in malafede
RispondiEliminaPresa d atto
RispondiEliminaSi fa un po' di confusione. "Presa d'atto" significa semplicemente che il Consiglio non può che prendere atto della legittimità dell'obbligazione, cosa stabilita dal giudice diversamente per quanto avviene per le obbligazioni di cui alla lettera e), ma come spiega la Corte dei Conti:"In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa perle “sentenze esecutive”, il Collegio reputa che non sia consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art. 194 TUEL ai sensi del quale il “riconoscimento ” del debito avviene,prima del pagamento".
EliminaIn parole povere una cosa è il riconoscimento (presa d'atto nel caso deile sentenze esecutive) altra cosa è l'individuazione di dove andare a prendere i soldi per soddisfare l'obbligazione. Quindi, pur essendo il riconoscimento una presa d'atto, questa presa d'atto non può avvenire in mancanza di un bilancio approvato.
Facendo un esempio paradossale e giuridicamente poco corretto. Se un tribunale condanna Tizio a pagare un risarcimento, Tizio non può che prenderne atto. Ma Tizio deve anche indicare in che modo intende pagare il risarcimento, non può limitarsi a dire "Avendo, Potendo, pagando"
infatti si parla di peg
RispondiEliminaora cosa succede?
RispondiEliminase le cose vanno avanti, chi paga?
il Sindaco non ha chiesto pareri alla corte dei conti come hanno fatto altri sindaci; quello che è rimasto della maggioranza ha votato, il segretario ha dichiarato che va tutto bene ... se errore c'è stato chi pagherà?
Nn succede niente anonimo delle 19 17 e tutto in regola e consentito dalla legge
RispondiEliminammmmm ...penso che le 7 mani che si son alzate per approvare si appoggeranno alla fronte per dire ...e mo?..
EliminaSarebbe interessante sapere se il segretario, il ragioniere capo ed il Revisore fossero a conoscenza dei vari pareri delle sezioni di controllo delle varie regioni italiane, peraltro univoci, sul riconoscimento dei dfb in esercizio provvisorio. E se si quali sono le adeguate motivazioni che hanno portato al riconoscimento degli stessi debiti, in difformità dai suddetti pareri, tra cui quello della Campania cui il comune di Castellabate è sottoposto.
EliminaCerto, la stessa cosa che dicevano per il Patto di Stabilità!
EliminaMa io so che i comuni che hanno sforare il patto di stabilità vengono chiamati per dare spiegazioni dalla sezione controllo della Corte dei conti
Eliminase fosse chiamato il comune di Castellabate ... il sindaco continua pure a fare assunzioni e a spendere e a chiedere anticipazioni e a fare mutui. sarei curioso di ascoltare spiegaziuoni.
EliminaLe "autosanzioni" si applicavano per il 2013 (il patto di stabilità non rispettato era quello del 2012). Nel 2014 (e nel 2015 in quota parte) il Sindaco poteva fare benissimo tutte le cose che elenchi.
Eliminaparlavate di patto di stabilita e questi vanno avanti senza che sia successo niente polemica sui debiti fuori bilancio vedrete che nn succedera di nuovo niente io vedo solo una cosa lavori lavori lavori lavori
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