Il
sindaco ci ha invitato alla collaborazione con un post su Facebook.
Vogliamo prenderlo in parola e sottoporgli una prima, breve, considerazione sulle polemiche scaturite in Consiglio in merito alla
nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.
Una
brevissima cronistoria. Il Sindaco, con un avviso, invita coloro che
hanno i requisiti per far parte della Commissione ad inviare il
proprio curriculum per dare la possibilità al Consiglio di una
scelta consapevole. Nell'Avviso il sindaco indica anche i requisiti
necessari ed avverte che l'individuazione e la nomina dei
candidati sarà effettuata dal Consiglio sulla base delle
indicazioni e del possesso dei requisiti del presente avviso.
Il Consiglio nomina la commissione, risulta eletto anche il dott.
Stefano Fergola che viene dichiarato ineleggibile (semplifichiamo in
quanto non sono ancora a disposizione gli atti ufficiali) perchè non in
possesso dei requisiti previsti dall'avviso.
Ricordiamo che il dott. Fergola è laureato in Biologia (con
specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica) e che ha fatto
parte della precedente commissione locale per il paesaggio (e che
quindi una certa esperienza nel campo l'ha maturata...).
Che la predisposizione di curriculum (e non di albi) da sottoporre al
Consiglio per una scelta consapevole, sia un atto dovuto e
necessario a pena di nullità, è un fatto abbastanza acquisito
in giurisprudenza (non vastissima).
La stragrande maggioranza dei comuni, proprio perché si tratta di un
atto propedeutico e preparatorio al Consiglio, affida l'emanazione
dell'Avviso al responsabile di Area (ne abbiamo consultati
molti e dobbiamo dire che in questa occasione forse il Comune di
Castellabate avrebbe fatto bene a ricorrere al Copia e Incolla. Leggi per esempio quello di Amalfi).
Nel Comune di Castellabate si è fatto ricorso, invece, all'Avviso
Sindacale. Ossia una questione tecnica è stata demandata
all'organo politico con tanti saluti alla riforma degli enti locali.
Una breve ricerca non ha evidenziato altri avvisi sindacali in
materia (sappiamo che ce ne sono dalla giurisprudenza di contorno) ma
crediamo non esistano soverchi dubbi sul fatto che un Sindaco possa anche emettere un Avviso del genere.
Ma è indubbio che, in questo caso, il Sindaco debba limitarsi a
prendere atto dei requisiti e non a normarli. In parole povere non
può certamente stabilire dei criteri interpretativi né tantomeno
restringere i requisiti di legge e soprattutto venir meno a quella
che è la logicità intrinseca della norma (perché, per esempio e a differenza di avvisi emanati da altri comuni,
sono esclusi dagli esperti i geometri? E' una scelta, condivisibile o
meno, basata su criteri tecnici o criteri di opportunità politica in
senso lato?).
Comunque è altrettanto indubbio che il Sindaco nel non limitarsi a
far riferimento ai criteri di legge, ma stabilendone di tassativi a pena di ineleggibilità, ha compiuto un atto
regolamentare che in quanto tale è di competenza esclusiva del Consiglio
Comunale (non trattandosi di funzionamento di un ufficio ma di
una Commissione).
Per oggi fermiamoci qui, nei prossimi giorni ci occuperemo delle altre anomalie che, secondo noi, potrebbero creare un contenzioso amministrativo dagli esisti imprevedibili nel breve e nel lungo periodo.