Non stiamo parlando di Referendum, ma più semplicemente delle delibere di Giunta che si occupano della richiesta di rimborso delle spese legali sostenute da amministratori e/o dipendenti in quanto indagati per atti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.
Dobbiamo dire che la Giunta è incappata in qualche incidente di percorso.
Il Sindaco, ricevuto, con altri amministratori e funzionari, un avviso di conclusione delle indagini in merito all'approvazione di bilanci e al patto di stabilità, chiede l'ammissione al rimborso delle spese legali. La delibera è la 171/2016. Nella delibera, però il Sindaco sembrava aver commesso un atto al limite della rilevanza penale: essere stato presente all'approvazione di un atto che lo riguardava.
Si trattava, palesemente, di uno dei soliti "meri errori materiali", e anche su nostra segnalazione (
vedi) l'atto veniva annullato (
leggi) e sostituito con la delibera corretta (
leggi). Si può, peró, correggere una delibera di Giunta senza passare nuovamente per la Giunta? A chi ne sa più di noi la risposta.
Per correttezza d'informazione va detto che si tratta non dell'autorizzazione ma solo di una presa d'atto di una richiesta di rimborso. La richiesta dovrà, infatti, essere valutata successivamente, al termine dell'iter processuale, ed ha pochissime possibilità di essere accolta perchè, come correttamente riportato nella delibera, l'essere assolti con formula piena (quando verrà) è una condizione necessaria ma non sufficiente. Condizione necessaria, invece, è che non ci sia conflitto d'interessi con l'Ente. A nostro modesto avviso il Sindaco e gli altri componenti della Giunta e del Consiglio, pur agendo nella loro funzione di amministratori, agivano in una funzione propria di gestione (approvazione del Bilancio) e non in una funzione delegata o rappresentativa (firma di atti, decreti etc.). In questo caso, quindi, c'è un conflitto d'interessi in quanto il rapporto era tra l'Ente e il Sindaco e l'Ente potrebbe, o dovrebbe, addirittura costituirsi parte civile (nel caso di un'ordinanza, invece, il rapporto è tra Ente e Cittadino ).
Passa un mese e la Giunta approva la delibera 186/2016 (
leggi) con la quale l'Amministrazione da incarico al Sindaco di resistere in giudizio contro la richiesta dell'ing. Francesco Lo Schiavo di ricevere il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento subito nella sua qualità di dipendente comunale.Non siamo riusciti, tramite atti ufficiali, a sapere se l'ing. Lo Schiavo abbia adito la Magistratura di sua iniziativa o se invece l'azione è frutto di un diniego dell'Ammnistrazione palesatosi in forme ufficiali o ufficiose. E non vogliamo neanche entrare nel merito della disputa giuridica, giurisprudenziale civilistica o amministrativa, se non per una questione che vedremo dopo, ma alcune considerazioni ci sentiamo di farle.
In genere queste delibere o determine, soprattutto quando riguardano dipendenti, sono piene di OMISSIS (in realtà anche con "L'OGGETTO" non scherzano, basti pensare che la delibera 171, quella del Sindaco, si intitola "PROC.TO N. 501/2014 R.G. – PRESA D’ATTO RICHIESTA PROT. 21881/2016" e sfidiamo chiunque a capire, in quella specie di scioglilingua, di cosa si tratti solo scorrendo l'indice e non aprendo la delibera). In questo caso, sia nell'oggetto che nel corpo della delibera, il dipendente viene citato per nome e cognome. Si tratta, con ogni probabilità di un'esigenza tecnica in quanto l'autorizzazione è finalizzata ad intervenire in un procedimento civile e c'era la necessità di esplicitare le parti.
A noi risulta che il dipendente in questione sia ancora tale, ossia che sia tuttora un funzionario comunale, e che abbia una qualifica professionale. Perchè citarlo come "signore" e non come "il dipendente ingegner" o semplicemente "l'ingegner"?
Questione di forma, certamente, ma come diceva Aristotele spesso la forma è sostanza.
Infine la Giunta, in accordo con una parte minoritaria della giurisprudenza, ritiene che il dipendente non abbia diritto al rimborso perchè, tra l'altro, la vicenda si è conclusa con l’art. 425 cpp “di non luogo a procedere perché il fatto
non sussiste” e non con l'assoluzione del 530 cpp comma 1 (che non poteva esserci non essendoci stato il rinvio a giudizio).
Banalizzando: quando le accuse rivolte all'indagato sono del tutto inesistenti o basate su indizi talmente labili da non richiedere neanche l'approfondimento di un dibattito, il procedimento si conclude con il non luogo a procedere , in pratica senza rinvio a giudizio, in base all'articolo 425 cpp che ripropone pari pari il 530 cpp.
In estrema sintesi, quindi, secondo la delibera il dipendente non ha diritto al rimborso in quanto non è stato rinviato a giudizio mentre ne avrebbe avuto diritto se fosse stato rinviato a giudizio e poi assolto.
Ribadiamo che non è questa la sede per discussioni tecniche, ma notiamo che, secondo buon senso e ratio della norma, la cosa ci appare curiosa assai.
D'altro canto abbiamo fatto una rapida ricerca e abbiamo trovato diverse determine e delibere di diversi comuni che hanno autorizzato il rimborso per amministratori e dipendenti che hanno avuto il non luogo a procedere in base al 425 cpp e con le più svariate motivazioni: comma 3 (insufficienza di prove), prescrizione, non aver commesso il fatto, il fatto non costituisce reato ecc. ecc.
Saremo stati particolarmente sfortunati ma di senso contrario abbiamo trovato solo le richieste di parere alla Corte dei Conti, nessuna di diniego.