venerdì 3 febbraio 2017

"...si resta in attesa di più esaurienti comunicazioni in ordine alla documentazione a cui si fa riferimento".

Il capogruppo dell' opposizione in Consiglio Comunale, Alessandro Lo Schiavo, il 14 dicembre inviò al segretario comunale la richiesta qui sotto riprodotta:

La Minoranza, come si vede, chiede copia delle comunicazioni, diffide e richieste di chiarimenti riguardanti l'aspetto economico e finanziario pervenute da parte degli organi superiori (Prefetto, Corte dei Conti ecc.).
A questa richiesta la Segretaria risponde così:

In pratica si citano alcune sentenze che dicono che le richieste devono essere mirate, che non devono comportare aggravio per il lavoro d'ufficio e pertanto:"perchè lo scrivente possa procedere di conseguenza, si resta in attesa di più esaurienti comunicazioni in ordine alla documentazione a cui si fa riferimento".
A parte che la Giurisprudenza (parafrasando un famoso aforisma) è "come il lampione per gli ubriachi, tutti possono trovarvi un appoggio", siamo assolutamente sicuri che la richiesta della Minoranza sia  generica ed emulativa?
A noi onestamente sembra di no. La Minoranza non ha chiesto copia di tutti gli atti prodotti dall'Ufficio, ma copia delle comunicazioni, diffide e richieste di chiarimenti del Prefetto e della Corte dei Conti riguardante l'aspetto economico finanziario. 
A questo punto o l'Amministrazione è inondata da richieste di questi organi superiori, il che francamente non deporrebbe a favore dell'andamento economico-finanziario di questo Comune, o sono relativamente poche, tali ossia da non comportare un aggravio lavorativo.
D'altro canto la richiesta della Minoranza non è generica in quanto riguarda un aspetto specifico della gestione amministrativa e riguarda documenti che si ritengono siano in numero limitato e facilmente individuabili dall'ufficio. Documenti, invece, che la Minoranza non può elencare in dettaglio in quanto può anche ignorarne l'esistenza. 
Non è emulativa, infine perchè attiene alla sua funzione di controllo e di sindacato ispettivo in un campo vitale della gestione amministrativa e che può essere svolto solo in questo modo (tralasciando anche i problemi sulla password).
La legge ha già ridotto la Minoranza a puro elemento decorativo in Consiglio Comunale, le ha sottratto gli organismi che aveva per ricorrere contro le delibere (il CoReCo) addossandole anche i costi di eventuali ricorsi, se anche quelle residue funzioni che le sono restate sono sottoposte a vincoli e restrizioni non sempre del tutto giustificate, tante vale che eleggiamo solo la Maggioranza e la lasciamo lavorare in pace.
Alla Maggioranza vorremmo, comunque, ricordare che le leggi impongono il limite minimo, ma nulla le vieta di sopportare qualche fastidio in più al fine di garantire quella trasparenza e "quel palazzo di vetro" di cui tanto si sente parlare in campagna elettorale.

1 commento:

  1. il rospo
    Attenti al FOIA! Sull'accesso agli atti è davvero rivoluzione?
    Articolo, 16/06/2016

    Di Riccardo Bianchini Pubblicato il 16/06/2016

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    istituzionale_avvocato_200Il recentissimo D.Lgs. 97/2016 ha introdotto significative modifiche al D.Lgs. 33/2013, recante disposizioni in materia di trasparenza.

    In particolare, il nuovo art. 5 del D.Lgs. 33/2013, nel disciplinare l'“accesso civico”, dopo aver disposto, al comma primo il diritto di accedere incondizionatamente a tutte le informazioni e dati che le amministrazioni sono tenute a rendere pubbliche tramite inserimento sui propri siti web, al secondo comma del medesimo articolo ha esteso la portata di tale innovativo istituto in modo estremamente significativo. Infatti, tale disposizione prevede che: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”

    Da una prima lettura di tale disposizioni sembra emergere la prospettiva che i tradizionali confini dell'istituto dell'accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss della L. 241/1990 vengano completamente superati.

    Al riguardo, è utile ricordare come il diritto di accesso agli atti abbia alcuni rigidi presupposti, ossia, in particolare:

    la sussistenza di un interesse qualificato del richiedente, tale da legittimare la richiesta di accesso agli atti;
    l'impossibilità di utilizzare il diritto di accesso agli atti per operare una sorta di controllo diffuso sull'operato della PA;
    l'obbligo di espressa motivazione della richiesta di accesso, ricadente sul richiedente stesso;
    la preesistenza di un documento, rispetto al quale possa essere esercitato il diritto di accesso.
    Ora, tutti tali elementi sembrano completamente travolti dal nuovo istituto dell'accesso civico, o meglio (visto che tale istituto era stato introdotto, ma limitatamente alle informazioni che la PA ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web gi dal 2013), dal nuovo ambito di applicazione di tale istituto che, come visto, dopo la recente novella è esteso a tutti i dati e documenti detenuti da una PA.

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